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COPYZERO X: MULTIPLE CHOICE LICENCE di Maria Molinari

Copyzero è un sistema completo, unico al mondo, promosso dal Movimento Costozero. Con la firma digitale e la marca temporale, ossia con Copyzero e Copyzero Online, difendi e proteggi il diritto d'autore e il permesso d'autore a costo zero, come già discusso lo scorso mese nella prima parte di questo servizio. Con Copyzero X, le prime ed uniche licenze modulari concepite appositamente per l'ordinamento giuridico italiano, ma valide anche all'estero, si rinuncia all'esercizio esclusivo di determinati diritti sulle opere digitali. In questo numero cercheremo di capire come funzionano queste nuove licenze e in cosa effettivamente differiscono dalle Creative Commons.

Il copyright, per il quale tutti i diritti sono riservati, è ormai diventato uno strumento anti-sociale, offensivo e commercialmente protezionista. Come ha scritto Riccardo Bagnato “garantisce che nessuno possa fare a Walt Disney ciò che Walt Disney ha fatto a Collodi”. Il termine, letteralmente, significa “diritto di copia” e sta a indicare che solo l'autore ha il diritto di riprodurre, copiare, distribuire e modificare l'opera. Nel caso in cui l'autore voglia permetterne l'utilizzo anche ad altri soggetti deve dichiararlo espressamente per iscritto, tramite una licenza. Contrariamente al copyright, il copyleft, che è “un metodo generale per realizzare un programma di software libero” (Richard M. Stallman) e “una filosofia che si traduce in varie licenze libere commerciali” (Wu Ming 1), questi diritti li estende a tutti perché suo obiettivo è promuovere la diffusione della conoscenza. Chiunque può riprodurre, copiare, distribuire e modificare un'opera, a patto che garantisca anche ad altri gli stessi diritti utilizzando una licenza avente gli stessi termini e le stesse condizioni della licenza relativa all'opera originaria.

Di licenze che liberano l'opera, ormai, ve ne sono svariate: si va dalle “licenze libere” per il software ( la GNU GPL è una delle più famose) e la documentazione relativa al software stesso, alle licenze "open content”, come le Creative Commons, che riguardano le altre opere dell'ingegno (il cui contenuto, cioè, non è un eseguibile). Bisona però chiarire che non tutte le licenze libere sono copyleft ed è sicuramente copyleft solo la Share Alike di Creative Commons.

Di recente, da circa un anno, possiamo però avvalerci anche di Copyzero X, una Multiple Choice License, ossia una sistema di licenze multiopzionali, così definito perché permette di scegliere tra una moltitudine di possibilità. Queste licenze si adattano sia al software, per il quale è stato concepita la Licenza Copyzero X SW , sia alle altre opere dell'ingegno, persino quelle che verranno diffuse oltre internet, per le quali esiste la Licenza Copyzero Versione Carta. Chi non opta per la versione predefinita, la COPYZRO X 1.0, che è “open content persistente”, cioè l'equivalente di una licenza libera copyleft, può sempre generare la licenza che più fa al caso suo, collegandosi all'indirizzo www.costozero.org/licenze/selezione_licenza.php e selezionando delle specifiche clausole. Scegliendo quelle relative ai diritti connessi e alla Siae, l'opera può circolare liberamente tra le persone, senza nessun problema legale: “in questo modo si favorisce concretamente l'open content e la libera circolazione della cultura”.

Ma quali sono le differenze principali tra le Creative Commons e le Copyzero X?. Nicola A. Grossi ci ha risposto che: “Si tratta di due impostazioni diverse. Mentre le Creative Commons Public Licenses (CCPL) sono 6 - ci ha spiegato - e funzionano a grappolo, le Licenze Copyzero X (LCX) sono oltre 200.000 (numero reale) e funzionano a pioggia. Con il sistema “a pioggia”, il licenziante è libero di selezionare i diritti al cui esercizio esclusivo intende rinunciare, ed è dunque possibile soddisfare un numero di esigenze di gran lunga superiore. Col sistema “a grappolo” (in cui i diritti oggetto della licenza non sono selezionabili uno ad uno ma soltanto per gruppi), sono disponibili ben poche soluzioni. Facciamo un esempio: Tizio intende rilasciare il proprio libro con licenza open content, ma non vuole permettere ad altri di tradurre il suo libro in altre lingue. Non esiste nessuna CCPL in grado di soddisfare la sua esigenza. Il generatore di LCX, invece, permette di selezionare/deselezionare i singoli diritti, nella fattispecie: diritto di tradurre l'opera".

“Noi – continua ancora Grossi – abbiamo elaborato delle licenze (rectius, abbiamo sviluppato un generatore di licenze) pensando all'Italia. Ogni paese dovrebbe pensare al proprio ordinamento giuridico e poi interagire con gli altri paesi su canali internazionali. Creative Commons, invece, ha copiato e incollato nelle CCPL intere parti di codice civile USA. Poi, con il progetto iCommons (che consente modifiche al testo delle licenze solo se si tratta di modifiche strettamente necessarie), ha fatto tradurre le licenze nelle varie lingue (l'adattamento è stato minimo). Il risultato è che quelle parti di codice civile USA sono rimaste invariate. Questo non è un problema per il funzionamento delle licenze, ma, dal nostro punto di vista, rappresenta un limite alle loro “potenzialità”. Infatti per fare un esempio, il Copyright Act racchiude nella definizione di Derivative Work (opera derivata) tutta una serie di diritti di utilizzazione economica: è lì si forma un bel “grappolo”. Pertanto, quando con una CCPL si permette o non si permette la creazione di opere derivate, si permette o non si permette al licenziatario di esercitare tutta una serie di diritti (non un singolo diritto). Con le LCX, invece, abbiamo voluto superare, tra le altre cose, il limite rappresentato dal concetto di Derivative Work: il superamento è avvenuto facendo riferimento alla legge italiana sul diritto d'autore, che elenca e descrive uno ad uno i diritti di utilizzazione economica”.

Le differenze tra le Copyzero X e le Creative Commons si fanno certamente più marcate quando si affrontano questioni più delicate quali appunto la tutela dei diritti connessi e la Siae. “Attualmente – leggiamo nelle vecchie faq di CC Italia - le licenze Creative Commons non menzionano i “diritti connessi” nell'elenco dei diritti licenziati. Questo significa che, prima di rilasciare l'opera con licenza Creative Commons, occorre avere il consenso del/i titolare/i dei diritti connessi (se presenti sull'opera)”.

Secondo Nicola Grossi, il fatto che una licenza open content prenda in considerazione i diritti connessi solo per farli salvi, comporta dei rischi: “Se scarichi un mp3 di un brano licenziato con CCPL, creato dal licenziante ma prodotto da un secondo soggetto ed eseguito da un terzo, per la legge italiana stai commettendo un illecito, perché i diritti connessi non sono oggetto della licenza (una cosa è l'opera musicale licenziata e una cosa è la registrazione audio di quell'opera: una cosa è un MIDI file e una cosa è un mp3) . Grazie all'EUCD, anche in Italia, a partire dall'aprile 2003, i diritti connessi sono diventati più forti (riguardano anche la comunicazione delle opere, la loro riproduzione... ), quindi, a nostro avviso, una licenza open content, che ha lo scopo di promuovere la libera circolazione della cultura soprattutto su Internet (evidentemente attraverso la libera circolazione di files), deve occuparsi anche di diritti connessi”.

Le CC lì dove affermano: Il Licenziante si riserva il diritto esclusivo di riscuotere compensi, personalmente o per il tramite di un ente di gestione collettiva (ad es. SIAE) non sono chiare. Ancora Nicola Grossi ci spiega il perchè: “Dal Regolamento Generale Siae si evince che chi è iscritto alla Siae non può utilizzare licenze open. Con le LCX, il licenziante può dichiarare di non avere commesso nessun illecito contrattuale nei confronti della Siae, perché non legato a essa da nessun rapporto contrattuale (questa clausola può risolvere in breve tempo la discussione tra un complesso musicale e un agente Siae, il quale intenda accertarsi del fatto che la musica suonata dal complesso non sia musica di autori iscritti alla Siae: non si tratta di un esempio accademico, ma di una testimonianza che, con nostro piacere, abbiamo già avuto modo di raccogliere). Nelle CCPL, invece, si dice che il licenziante (che, ricordo, non può essere iscritto alla Siae) può sempre ricevere eventuali compensi (dunque, in qualità di iscritto Siae) tramite Siae. Insomma, la clausola è ambigua perché, a mio parare, induce il lettore a pensare che chi è iscritto alla Siae possa usare una licenza open (nella fattispecie, una CCPL)”.

Le CC sono ambigue anche quando parlano di scopo di lucro. “La licenza Creative Commons NoCommercial esclude soltanto lo scopo prevalentemente commerciale. Pertanto - conclude Nicola Grassi - sulla base della licenza Creative Commons NoCommercial, non è mai escluso lo scopo di lucro indiretto (ad esempio: fine promozionale). In pratica, le CCPL, anche se munite di “clausola non commerciale”, consentono sempre lo scopo di lucro indiretto; le LCX, invece, possono consentire alcune attività lucrative, oppure non consentirne nessuna. Se non voglio che il licenziatario utilizzi la mia opera a scopo di lucro (né diretto né indiretto), mi basterà non selezionare "diritto di utilizzare a scopo di lucro l'opera", "diritto di noleggiare l'opera", "diritto di autorizzare il noleggio dell'opera da parte di terzi".

Nonostante queste differenze, le licenze Creative Commons e le Copyzero X hanno in comune una cosa: da sole non proteggono l'opera. Questo vale anche per tutte le altre licenze sia libere che open content. Le licenze servono solo a limitare le restrizioni all'utilizzo dell'opera e ad eliminare alcune protezioni imposte dal diritto d'autore, così da incoraggiarne la diffusione e il riutilizzo creativo. Il diritto d'autore resta l'unico vero metodo in grado di proteggere l'opera. Infatti, non vi rinunciano né le Creative Commons nè il copyleft. In entrambi i casi, prima dichiari l'opera o il software sotto copyright, poi stabilisci i termini di distribuzione.

 

 

www.unicam.it/ssdici/diritto_d.htm

http://internet.cybermesa.com/~berny/cosacopyleft.html

http://nilocram.altervista.org/spip/article.php3?id_article=29

www.costozero.org

www.creativecommons.it



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