LEGGE N. 633/1941 - ART. 171 BIS
1. 
   Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi 
   fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in 
   locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori 
   ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire 
   cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo 
   inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi 
   applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di 
   reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.
2.
   Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, 
   distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle 
   disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca 
   di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce. vende o 
   concede in locazione una banca di dati, è soggetto- alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e 
   della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni 
   di reclusione e la multa a lite trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.