HK = [ Faqs ] [ Archive ] [ Community ] [ Map ] [ Search ] [ Link ] = HK
[ Newsletter ] [ MailingList ] [ Blog ] [ Updates ] [ News ]
     
 
Torna all'HK-Lex-Menu

DISEGNO LEGGE FALQUI - DE NOTARIS

Norme a tutela dell'utenza, delle banche dati e delle reti telematiche
d'iniziativa dei senatori De Notaris e Falqui.
(coordinatore tecnico: C. De Blasi)
Nuova versione auto-emendata

Articolo 1

1. I cittadini che, nell'esercizio del diritto alle liberta' di pensiero e di comunicazione, si avvalgono di sistemi telematici ad accesso pubblico e reti telematiche, utilizzano tali strumenti nei modi previsti dalla presente legge, che tutela altresi' la segretezza della corrispondenza, lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica.

Articolo 2

1. Ai fini della presente legge intendesi per: a) nodo telematico (o Bulletin Board System): un elaboratore elettronico dotato di un collegamento telematico che consenteagli utenti di inviare e ricevere file, messaggi (in forma pubblica o privata), di consultare archivi e di compiere operazioni telematiche consentite dal livello di tecnologia utilizzato; b) programmi di pubblico dominio: programmi liberamente copiabili, distribuibili e modificabili, per l'uso dei quali l'autore non chiede un corrispettivo limitandosi eventualmente ad auspicare un contributo volontario; c) programmi freeware: programmi liberamente copiabili e distribuibili nel formato originario, per l'uso dei quali l'autore non chiede un corrispettivo limitandosi eventualmente ad auspicare un contributo volontario; d) programmi shareware: programmi liberamente copiabili e distribuibili nel formato originario, per l'uso dei quali l'autore chiede un corrispettivo od un pagamento a titolo di registrazione nel caso che l'utente, una volta provato il programma, decida di utilizzarlo; e) reti telematiche: un insieme di sistemi telematici tra i quali esistono forme di collegamento predefinite e non occasionali; f) file: un elemento, consista esso in un programma eseguibile o in soli dati, univocamente individuato su un supporto di memorizzazione. g) sistema telematico ad accesso pubblico: un nodo telematico, singolo o in rete con altri, l'accesso al quale sia consentito alla generalita' dei cittadini che ne fa richiesta, anche se coesistente su elaboratore sul quale siano gestite applicazioni riservate all'uso di gruppi più ristretti.

Articolo 3

1. L'attivazione e il funzionamento di un nodo telematico e di una rete telematica non può essere soggetta ad autorizzazioni ne' comporta l'obbligo di registrazione come testata giornalistica. 2. I soggetti che gestiscono un sistema telematico ad accesso pubblico si dotano di un regolamento interno. 3. Nel regolamento interno di cui al comma 2 del presente articolo devono essere contenuti: a) l'impegno di comunicare all'utente che egli e' il solo e unico responsabile penale e civile per i messaggi e i file inviati; b) i livelli di segretezza e riservatezza applicati alla corrispondenza privata veicolata sul sistema telematico ad accesso pubblico e sulle reti cui il sistema sia collegato; c) l'impegno dell'operatore e del proprietario a rispettare la segretezza della corrispondenza privata; d) l'impegno a fornire alla magistratura tutta la documentazione, le notizie e le metodiche a disposizione per identificare utenti del sistema telematico ad accesso pubblico che siano oggetto di indagine giudiziaria; e) se il sistema telematico sia o meno a fini di lucro. 4. Il regolamento di cui ai commi 2 e 3, va inviato alla Prefettura diappartenenza entro sessanta giorni dall'entrata in funzione del sistema telematico ad accesso pubblico, integrato dai seguenti dati: a) i dati anagrafici del proprietario e del gestore del sistema telematico ad accesso pubblico; b) la denominazione del sistema telematico ad accesso pubblico; c) il recapito presso cui e' locato l'elaboratore su cui risiede il sistematelematico ad accesso pubblico. 5. In caso di modifica dei dati e delle comunicazioni di cui al comma 4 del presente articolo ovvero di cessazione delle attivita' del sistema telematico ad accesso pubblico il proprietario ne da comunicazione alla prefettura entro sessanta giorni. 6. Ogni rete telematica che colleghi stabilmente piu' nodi e' tenuta a designare un responsabile di rete. Il responsabile di rete ha il compito di mantenere aggiornato l'elenco dei nodi di una rete e darne comunicazione in carta semplice entro il 31 dicembre di ogni anno all'Archivio di cui al comma seguente. 7. presso il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e' istituito l'Archivio dei sistemi telematici ad accesso pubblico, a cui le Prefetture inviano copia delle comunicazioni di cui al comma 4 del presente articolo. 8. Le comunicazioni di cui al presente articolo non comportano oneri e imposte di alcuna natura.

[ Top ]

Articolo 4

1. Qualora l'autorita' inquirente inizi indagini relative ad un sistema telematico ad accesso pubblico, sulla base di elementi relativi al sistema stesso ovvero riferiti piu' in generale a reti telematiche di cui il sistema fa parte, essa e' proceduralmente tenuta a: a) verificare la registrazione dell'esistenza del sistema telematico ad accesso pubblico nell'archivio previsto al comma 7 dell'articolo 3; b) convocare nella qualita' di persona informato sui fatti il proprietario ed il gestore del sistema telematico ad accesso pubblico al fine di acquisire i dati cui alla lettera d, comma 3 dell'articolo 3; c) utilizzare, nel caso in cui siano necessari accertamenti sui dati memorizzati nell'elaboratore del sistema telematico ad accesso pubblico, personale specializzato al fine di non arrecare pregiudizio alla piu' generale funzionalita' del sistema stesso. 2. Eventuali azioni di sequestro possono riguardare unicamente le notizie e i dati che sono fonte o indizio di reato, escludendo da esse le apparecchiature che permettono l'elaborazione, la conservazione, la duplicazione e la trasmissione di dati da parte del sistema telematico ad accesso pubblico.

Articolo 5

1. Il gestore e il proprietario di un sistema telematico ad accesso pubblico non hanno responsabilita' alcuna relativamente a quanto e' presente o transita sul proprio sistema fino a quando non sia stata comprovata la sua responsabilita' diretta in merito ad eventuali reati. 2. L'utente e' il solo ed unico responsabile penale e civile per i messaggi e i file inviati. Il gestore del sistema ad accesso pubblico e' tenuto a dare di cio' specifico avvertimento. 3. Il gestore comunica inoltre all'utente il regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 3.4. Le comunicazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sono date ad inizio collegamento interattivo e al momento della registrazione dell'utente.5. La attribuzione di messaggi e dati ad un determinato utente, come registrato dal gestore ed indicato nell'ambito dei vari settori efunzionalita' di comunicazione, ha valore nei limiti del tipo di tecnologia utilizzata. 6. Gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo non sussistono nei casi di collegamento occasionale nell'ambito di utilizzo del sistema telematico ad accesso pubblico come centro di rilevazione per sondaggi o come collettore di segnalazioni al di fuori degli strumenti e delle forme permanenti di comunicazione. 7. L'utente ha la facolta' di utilizzare pseudonimi. Il gestore e' tenuto a non rilevare la corrispondenza tra pseudonimo e identita' dell'utente se non nel caso previsto dalla lettera b, comma 1 dell'articolo 4. 8. La corrispondenza privata veicolata per via telematica e' paragonata alla corrispondenza scritta e come tale tutelata. I messaggi personali non possono in nessun caso essere resi pubblici senon per iniziativa del mittente o del destinatario. Gli utenti di un sistema telematico possono proteggere la corrispondenza privata attraverso sistemi crittografici. 9. Dati, informazioni e comunicazioni riguardanti l'utente e le operazioni da esso effettuate non possono essere utilizzati senza il suo specifico consenso per indagini e rilevazioni delle opinioni e dimercato. Gli stessi elementi informativi di carattere personale oanagrafico eventualmente forniti dall'utente al gestore del sistema non sono pubblicizzabili senza un espresso consenso.10. Al gestore del sistema e' fatto divieto di cancellare o alterare i messaggi inviati dagli utenti o comunque transitanti sul proprio sistema. nel caso in cui il gestore ravvisi in tali messaggi ipotesi di reato, ne da comunicazione all'autorita' giudiziaria. 11. L'utilizzo di una rete telematica o di apparecchiature per il collegamento telematico non puo' essere sottoposto ad oneri ed imposte di alcuna natura ne' e' soggetto ad autorizzazioni da parte dell'Amministrazione dello Stato.

Articolo 6

1. Quanto previsto e regolato dal decreto legislativo n.518 del 29 dicembre 1992 non si applica ai programmi di pubblico dominio e ai programmi freeware. Ogni programma, per gli effetti del presente comma, e' considerato di pubblico dominio fin quando non identificato altrimenti. 2. La legge 22 aprile 1941, n.633 tutela i programmi shareware nei modi e nei limiti definiti dagli autori dei programmi stessi e dai soggetti da esso incaricati o legittimati alla distribuzione. Tali programmi sono liberamente acquisibili da qualunque sistema telematico o attraverso supporti di memorizzazione senza alcuna formalita o dobbligo. 3. Le previsioni degli artt. 161, 171 e 171/bis della legge 22 aprile 1941, n.633 non si applicano nel caso di possesso, cessione od utilizzo a titolo individuale, o al di fuori di attività professionalie commerciali, di programmi non piu' commercializzati da almeno due anni o di cui sia commercializzata una versione successiva. 4. La inapplicabilita' di cui al comma 3 opera comunque ove l'utente sia titolare di un numero di licenze d'uso pari alle installazioni ovvero l'utente individuale abbia effettuato un ordine del programma in suo possesso.

[ Top ]

Articolo 7

1. I produttori di software o i relativi distributori nazionali in esclusiva hanno l'obbligo di fornire a titolo gratuito una licenza d'uso dei programmi da loro commercializzati alla principale biblioteca pubblica di ogni provincia. 2. Le biblioteche pubbliche di cui al comma 1 costituiscono un'apposita sezione denominata "biblioteche provinciali del software". I programmi di cui al comma 1 sono liberamente utilizzabili dai cittadini presso dette biblioteche. 3. Sono vietati meccanismi di protezione dei programmi che possono dar luogo a perdite di dati o limitazioni al normale uso dell'elaboratore, alle funzionalita' degli altri programmi, alle procedure di manutenzione e salvataggio dei dati stessi.4. Sono nulle le clausole di vendita o di licenza di programmi che escludono la responsabilita' del produttore per danni causati da difetti del programma o da incompatibilita' non espressamente dichiarate nella documentazione. 5. Il cittadino le cui proprieta' risultino danneggiate pereventi verificatisi per situazioni contemplate dai commi 3 e 4 del presente articolo sono indennizzati dal produttore di software con una somma pari a dieci volte il prezzo pagato per il programma, fatto salvo un maggiore accertamento. Il presente comma non si applica ai programmi di pubblico dominio e freeware. 6. Sono nulle le clausole di vendita o di licenza di programmi che facciano divieto di installazioni plurime, fermo restando l'utilizzo di una sola installazione nello stesso momento. 7. I produttori di software sono tenuti a commercializzare in Italia anche le eventuali differenti versioni del programma commercializzate in altri paesi.

Articolo 8

1. Presso il garante per l'informazione e l'editoria e' istituita la "Consulta nazionale per la telematica sociale" quale organo permanente di consultazione, riferimento e confronto per le materie inerenti alla telematica. 2. La Consulta e' formata da tre rappresentanti di reti telematiche che dispongano di almeno 30 nodi iscritti all'archivio di cui al comma 7 dell'articolo 3, da duerappresentanti di singolo sistemi che abbiano almeno 300 utenti, da un rappresentante del Ministero dell'interno, da un rappresentante del ministero di grazia e giustizia, da un rappresentante del ministero delle PPTT e telecomunicazioni, da un rappresentante degli aziende produttrici di software, da un rappresentante della SIAE, da un rappresentante delle associazioni di consumatori.

3. La Consulta esprime pareri al Garante per l'informazione e l'editoria sulle materie di cui agli articoli della presente legge e opera monitorando l'insieme delle condizioni diagibilita' e di sviluppo della telematica sociale ed elaborando proposte, sulla base delle evoluzioni tecnologiche e di codici di autore golamentazione provenienti dalle esperienze di telematica sociale. 4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro cinque mesi dalla pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale, con proprio decreto, istituisce e disciplina la Consulta.

[ Top ]

Released By DaMe`
Visits [1445849]